1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «500.000 euro annui, a decorrere dal
b) al comma 2, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove possibile, sulle piste da sci e sui percorsi attrezzati»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione e diffusione dell'educazione e delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni».