Art. 5.

      1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «500.000 euro annui, a decorrere dal

 

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l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007»;

          b) al comma 2, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove possibile, sulle piste da sci e sui percorsi attrezzati»;

          c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione e diffusione dell'educazione e delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni».